Art. 52.
(Astensione e ricusazione dei membri del consiglio del collegio regionale).

      1. L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio del collegio regionale sono disciplinate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
      2. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione, decide lo stesso consiglio del collegio regionale.

 

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      3. Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei suoi membri, il presidente del consiglio di competenza ne dà notizia al consiglio nazionale, che designa un altro collegio giudicante composto da cinque periti agrari scelti tra i consiglieri in ambito nazionale.
      4. Le relative spese sono poste a carico del consiglio del collegio interessato.
      5. Gli importi dei rimborsi sono equiparati a quelli spettanti al consigliere nazionale.